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Sez. L, Sentenza n. 3078 del 18/05/1984 (Rv. 435119 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - DIRITTO DELLA VEDOVA E DEGLI ORFANI DEL CAPOFAMIGLIA E DEI SUPERSTITI DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE DIVERSI DAL CAPOFAMIGLIA ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ - CONDIZIONE - IMPOSSIBILITÀ DI CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1984-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435119-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - DIRITTO DELLA VEDOVA E DEGLI ORFANI DEL CAPOFAMIGLIA E DEI SUPERSTITI DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE DIVERSI DAL CAPOFAMIGLIA ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ - CONDIZIONE - IMPOSSIBILITÀ DI CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE - ESTENSIONE.*

Ai sensi del secondo comma dell'art. 18 della legge 26 ottobre 1957 n. 1047 (estensione dell'Assicurazione per Invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), il quale, a norma del secondo comma dell'art. 25 della legge 30 aprile 1969 n. 153, trova applicazione "qualora non ricorrano le condizioni menzionate al comma precedente" (dello stesso art. 25), il diritto alla pensione di riversibilità è riconosciuto (oltre che alle condizioni di cui al terzo comma dello stesso art. 18) alla vedova (ultrasessantenne o inabile al lavoro e priva di una pensione a titolo personale) e agli orfani del capofamiglia (nonché, a seguito della sentenza costituzionale n. 33 del 1975, ai superstiti di componenti del nucleo familiare diversi dal capofamiglia), "qualora, con la morte di esso, il nucleo familiare superstite venga a trovarsi nell'impossibilità di continuare l'attività abitualmente esercitata". Quest'ultima condizione, consistendo soltanto nella Mancanza di continuazione dell'attività aziendale da parte di altri componenti della famiglia, ricorre - con riguardo alla situazione in cui il capo di famiglia sia stata l'unica persona del nucleo familiare a dedicarsi a detta attività - non soltanto nel caso in cui tale attività sia stata svolta fino al momento del decesso del capofamiglia, divenendone la continuazione impossibile proprio per questo evento (dovuto ad una causa violenta o improvvisa), ma anche nel caso in cui tale continuazione sia divenuta impossibile già prima della morte del capofamiglia, per la vecchiaia e lo stato di salute del medesimo.*

Riferimenti normativi: Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 18 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)