Sez. L, Sentenza n. 1044 del 08/02/1985 (Rv. 439189 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I.N.P.S. - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - PENSIONE AI SUPERSTITI DI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - DISCIPLINA EX ART. 18, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 1047 DEL 1975 NEL TESTO RISULTANTE DALLA SENTENZA N. 33 DEL 1975 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI L'EROGAZIONE DELLA PENSIONE PER EFFETTO DELL'EQUIPARAZIONE EX ART. 25 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I.N.P.S. - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - PENSIONE AI SUPERSTITI DI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - DISCIPLINA EX ART. 18, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 1047 DEL 1975 NEL TESTO RISULTANTE DALLA SENTENZA N. 33 DEL 1975 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI L'EROGAZIONE DELLA PENSIONE PER EFFETTO DELL'EQUIPARAZIONE EX ART. 25 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE.*
In materia di pensioni ai superstiti di coltivatori diretti, mezzadri e coloni il secondo comma dell'art. 18 della legge n. 1047 del 1957 (nel testo risultante dalla sentenza n. 33 del 25 febbraio 1975 con la quale la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui esclude il diritto alla pensione indiretta per i superstiti di altri componenti della famiglia colonica, diversi dal capo famiglia), pur dopo l'equiparazione della gestione speciale dell'Assicurazione per dette categorie di lavoratori a quella generale obbligatoria, disposta con l'art. 25 della legge n. 153 del 1969, continua a trovare applicazione nel caso in cui difettino i presupposti ai quali per effetto di tale equiparazione risulta condizionata l'erogazione della pensione di reversibilità (decesso dell'iscritto successivamente alla data di pubblicazione della testè citata legge e, nel caso di sua titolarità di pensione a carico della gestione speciale, decorrenza di questa dall'1 gennaio 1980 o successiva), con la conseguenza che il diritto al suddetto trattamento pensionistico sorge, in capo alle categorie di superstiti contemplate dall'art. 18 della legge n. 1047 del 1957, solo ove difetti la possibilità da parte della famiglia di continuare l'attività aziendale, essendo poi irrilevante che tale impossibilità siasi verificata solo dopo la morte del de cuius ovvero già anteriormente. (V 3078/84, mass n 435119).*
Riferimenti normativi: Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 18 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)