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Sez. L, Sentenza n. 4584 del 26/02/2014 (Rv. 630290 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Pensione di vecchiaia - Requisito della effettiva iscrizione alla Cassa di previdenza forense - Continuità professionale - Nozione - Requisiti reddituali minimi prodotti in Italia - Rilevanza - Esclusione - Spettanza della pensione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630290-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA

Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia spettante agli avvocati, gli elementi costitutivi della continuità professionale di cui all'art. 2 della legge 22 luglio 1975 n. 319 sono il dato storico dell'iscrizione alla cassa ed il concreto e protratto esercizio dell'attività professionale. Ne consegue che, ove l'avvocato abbia versato i contributi alla Cassa nazionale di previdenza forense e abbia dichiarato al fisco italiano un reddito pari a zero, per aver prodotto il reddito professionale interamente all'estero, ivi adempiendo agli obblighi tributari, non perde il diritto al trattamento pensionistico, dovendosi ritenere sussistente il requisito della continuità.

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1975 num. 319 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)