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Sez. L, Sentenza n. 3211 del 06/03/2002 (Rv. 552855 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Pensione di vecchiaia - Requisito della effettiva iscrizione alla Cassa di previdenza forense - Nozione - Maturazione dell'anzianità utile per il diritto alla pensione - Successivo accertamento della insussistenza dei requisiti reddituali e assimilati richiesti per l'iscrizione - Rilevanza - Condizioni - Accertamento dell'avvenuto adempimento da parte dell'iscritto degli obblighi di contribuzione e di comunicazione dei redditi professionali - Spettanza della pensione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552855-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA

Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia spettante agli avvocati, la <effettiva> iscrizione per almeno trenta anni alla Cassa nazionale di previdenza forense, richiesta dall'art. 2 della legge 20 settembre 1980 n. 576, deve intendersi come iscrizione corrispondente ad una reale situazione di protratto esercizio dell'attività professionale, a prescindere dalla percezione di un reddito professionale minimo ovvero da altri analoghi requisiti fissati dal comitato dei delegati della detta Cassa ai sensi dell'art. 2 della legge 22 luglio 1975 n. 319, che sono influenti solo ai fini della obbligatorietà dell'iscrizione; ne consegue che resta irrilevante, ai fini del diritto alla pensione, l'accertamento - successivo alla maturazione dell'anzianità utile per tale diritto - della insussistenza dei requisiti reddituali o assimilati, sempre che l'interessato abbia regolarmente versato i contributi dovuti ed abbia esattamente adempiuto all'obbligo, previsto dagli art. 17 e 23 della stessa legge n. 576 del 1980, di comunicare l'ammontare dei propri redditi professionali, dovendosi anche considerare, al riguardo, che la perdita del diritto alla pensione per effetto di tale accertamento sarebbe incompatibile con la garanzia dell'art. 38 Costituzione, che è applicabile anche al lavoro autonomo - e segnatamente all'attività professionale dell'avvocato (sent. Corte cost. n. 362 del 1997, n. 1008 del 1988, n. 132 e 133 del 1984) - e si estende anche al legittimo affidamento che il prestatore di lavoro subordinato o autonomo faccia in ordine alla tutela previdenziale spettantegli (sent. Corte cost. n. 416 del 1999, n. 211 del 1997, n. 390 del 1995).

Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 2 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 17 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 22 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 23 CORTE COST., Legge 22/07/1975 num. 319 art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)