diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 9149 del 07/07/2000 (Rv. 538339 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | "Prima casa" - Acquisto - Benefici fiscali ex art. 1 legge n. 168/82 - Conservazione - Intento di destinare ad uso abitativo l'immobile acquistato - Realizzazione - Termine.
Stato
decisa il 2000-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538339-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali, previsti dall'art. 1, sesto comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168, per l'acquisto della prima casa, possono essere conservati soltanto se la finalità, dichiarata dal contribuente nell'atto di acquisto, di destinare l'immobile a propria abitazione venga da questo realizzata entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire di tali benefici (che con riferimento all'imposta di registro è di tre anni dalla registrazione dell'atto).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1982 num. 168 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)