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Sez. 5, Sentenza n. 20066 del 17/10/2005 (Rv. 584509 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | "Prima casa" - Acquisto - Benefici fiscali ex art. 1 della legge n. 168 del 1982 e 2 del d.l. n. 12 del 1985, convertito in legge n. 118 del 1985 - Spettanza - Condizioni - Effettiva realizzazione della destinazione ad abitazione propria dell'immobile acquistato - Necessità - Termine - Ritardo - Cause giustificative - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584509-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l'acquisto della "prima casa", previsti dall'art.1, sesto comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168, e dall'art. 2, primo comma, del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12 (convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118), spettano e possono essere conservati soltanto se l'acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione dell'immobile acquistato ad abitazione propria, quantomeno entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire di detti benefici. Ciò in quanto i benefici fiscali sono, per loro natura, subordinati al raggiungimento dello scopo per cui vengono concessi, con la conseguenza che l'eventuale assenza, nel provvedimento normativo costituente la fonte, della prefissione di un termine non esclude che il ritardo nella realizzazione dello scopo in questione si renda giustificato solo se rappresenti la conseguenza di un ostacolo frapposto da circostanze obiettive. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza della commissione tributaria regionale, che aveva ritenuto che il ritardo, da parte del Comune, nel rilascio della concessione edilizia in sanatoria costituisse oggettiva situazione di fatto ostativa all'utilizzo dell'immobile, non imputabile al contribuente).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1982 num. 168 art. 1 com. 6 CORTE COST., Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 2 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)