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Sez. L, Sentenza n. 19354 del 10/09/2010 (Rv. 614985 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IN GENERE | Obblighi contributivi - Azione di accertamento negativo del datore di lavoro - Obblighi contributivi pregressi - Posizione processuale delle parti - Onere della prova - A carico dell'ente previdenziale - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614985-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IN GENERE

In tema di obblighi contributivi, la domanda di accertamento negativo proposta da un editore nei confronti dell'istituto previdenziale INPGI per il recupero dei contributi versati rispetto ad alcuni dipendenti, attualmente inquadrati come giornalisti ma, nella fase iniziale del rapporto di lavoro, inquadrati con mansioni di grafico, comporta una inversione processuale delle posizioni, con la conseguenza che l'editore assume il ruolo sostanziale di convenuto e l'istituto previdenziale quello di attore, la cui pretesa รจ costituita dalla richiesta - con attribuzione del relativo onere della prova sui presupposti sostanziali della domanda - di ottenere il riconoscimento retroattivo della qualifica di giornalista in capo ai dipendenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)