Sez. L, Sentenza n. 12108 del 18/05/2010 (Rv. 613515 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Azione di accertamento negativo - Ripartizione dell'onere probatorio - Individuazione - Criterio - Titolarità del diritto sostanziale - Ruolo processuale di attore o convenuto - Irrilevanza - Giudizio promosso per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall'INPS sulla base di verbale ispettivo - Onere della prova dei fatti costitutivi - A carico dell'INPS - Fattispecie.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall'INPS sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso che incombesse sulla società promotrice del giudizio di accertamento negativo del credito contributivo dell'INPS l'onere di provare l'inesistenza, dovendosi escludere che alle dichiarazioni dei lavoratori riportate nel verbale ispettivo potesse attribuirsi efficacia probatoria).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2697
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)