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Sez. 1, Sentenza n. 3731 del 03/07/1979 (Rv. 400162 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELL'IMPRESA - IN GENERE - DECISIONE DELL'IMPRENDITORE, SOTTOPOSTO AD AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA, DI AFFIANCARE ALLA SUA GESTIONE UN COMMERCIALISTA - ATTO DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE - CONFIGURABILITA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1979-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400162-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELL'IMPRESA - IN GENERE - DECISIONE DELL'IMPRENDITORE, SOTTOPOSTO AD AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA, DI AFFIANCARE ALLA SUA GESTIONE UN COMMERCIALISTA - ATTO DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE - CONFIGURABILITA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Per accertare se la decisione, assunta autonomamente dallo imprenditore sottoposto ad amministrazione controllata, di affiancare alla sua gestione l'opera e l'assistenza di un commercialista, costituisca o meno un atto di straordinaria amministrazione, da sottoporre come tale alla valutazione e all'autorizzazione del giudice delegato a norma dell'art 167, secondo comma, legge fallimentare, occorre far riferimento ad un elementare criterio di proporzione economico-finanziaria, in rapporto non tanto alle dimensioni dell'impresa in senso generale, quanto piuttosto alla particolare situazione nella quale essa viene a trovarsi, nella misura in cui l'assunzione dell'opera professionale e la Rilevanza dell'impegno di spesa che ad essa inevitabilmente si accompagna possono pesare sulla condizione gia precaria dell'impresa.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)