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Sez. 1, Sentenza n. 4606 del 20/05/1987 (Rv. 453269 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - REVOCA - APERTURA (DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO) - SENTENZA DICHIARATIVA E COMPETENZA - OPPOSIZIONE - REVOCA DEL FALLIMENTO - IN GENERE - AUTOMATICA RIPRESA DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - CONSEGUENZE - ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI DALLO IMPRENDITORE SENZA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO - INEFFICACIA - FATTISPECIE (DECISIONE DELL'IMPRENDITORE, SOTTOPOSTO AD AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA, DI AFFIANCARE ALLA SUA GESTIONE UN COMMERCIALISTA).*
Stato
decisa il 1987-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453269-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - REVOCA - APERTURA (DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO) - SENTENZA DICHIARATIVA E COMPETENZA - OPPOSIZIONE - REVOCA DEL FALLIMENTO - IN GENERE - AUTOMATICA RIPRESA DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - CONSEGUENZE - ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI DALLO IMPRENDITORE SENZA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO - INEFFICACIA - FATTISPECIE (DECISIONE DELL'IMPRENDITORE, SOTTOPOSTO AD AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA, DI AFFIANCARE ALLA SUA GESTIONE UN COMMERCIALISTA).*

Nel caso di dichiarazione di fallimento a carico dell'imprenditore ammesso all'amministrazione controllata, la revoca della dichiarazione stessa, in esito a giudizio d'opposizione, comporta automaticamente la reviviscenza della procedura di amministrazione controllata, senza necessità di specifiche statuizioni, e rende di conseguenza inefficaci, a norma dell'art. 167 della legge fallimentare, gli Atti di straordinaria amministrazione posti in essere dall'imprenditore stesso senza l'autorizzazione del giudice delegato (nella specie, conferimento d'incarico professionale per assistenza commerciale e contabile). (V 2004/82, mass n 419844, Cass sul secondo principio: Cfr; (V 3331/81, mass n 413904, Cass sul primo principio: Cfr; (V 3731/79, mass n 400162, Cass sul secondo principio: Cfr; (V 473/73, mass n 362478, Cass sul primo principio: Cfr).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 21 com. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 167 com. 1, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167 com. 1, Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)