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Sez. 1, Sentenza n. 8345 del 13/11/1987 (Rv. 455915 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DEL REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE - VENDITA DI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI AD ESECUZIONE FORZATA - ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPOSTA.*
Stato
decisa il 1987-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455915-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DEL REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE - VENDITA DI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI AD ESECUZIONE FORZATA - ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPOSTA.*

Con riguardo all'imposta di registro l'atto deve essere tassato in base alla sua intrinseca natura ed agli effetti potenziali che è capace di produrre e non hanno Rilevanza le circostanze preesistenti, coeve o successive che possano impedire la produzione degli effetti voluti o tipici dell'atto, fatta eccezione per l'ipotesi della nullità del negozio per cause non imputabili alle parti. Pertanto va assoggettato ad imposta di registro il contratto di compravendita di beni immobili sottoposti ad esecuzione forzata, in quanto valido e potenzialmente idoneo ad attuare il trasferimento dei beni, ancorché inefficace nei confronti del creditore pignorante e di quelli intervenuti. (Conf 551/86, mass n 444149; (Conf 2239/83, mass n 427082).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2913, Cod. Proc. Civ. art. 590, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)