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Sez. 3, Ordinanza n. 17113 del 20/06/2024 (Rv. 671564-02)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE | Costituzione di parte civile nel processo penale - Revoca - Azione risarcitoria - Prescrizione - Decorrenza - Dalla costituzione in sede penale - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671564-02

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE

La costituzione di parte civile nel processo penale, se successivamente revocata, conserva il suo valore di atto interruttivo della prescrizione dell'azione civile di risarcimento del danno nei confronti del soggetto ritenuto responsabile, sicché da essa inizia a decorrere un nuovo termine prescrizionale, non potendo la revoca della costituzione in sede penale, in assenza di prospettazione difensiva e di prova, ritenersi equivalente alla rinuncia ad ogni pretesa risarcitoria.

Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)