Sez. 1, Sentenza n. 21489 del 10/10/2014 (Rv. 632777 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Fondo privato - Irreversibile trasformazione in opera pubblica durante il periodo di occupazione legittima non seguita da tempestivo provvedimento ablativo - Illecito aquiliano - Configurabilità - Momento di consumazione - Identificazione - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
L'irreversibile trasformazione del fondo di proprietà privata in opera pubblica, qualora si sia verificata nel periodo di occupazione legittima senza che sia stato tempestivamente emanato un provvedimento ablatorio, integra un illecito aquiliano che si consuma, però, solo al momento della scadenza del termine dell'occupazione autorizzata, atteso che, in tale periodo, l'attività svolta ha, per definizione, il carattere della legittimità ed è, come tale, improduttiva di danno risarcibile ex art. 2043 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)