Sez. 3 - , Ordinanza n. 23477 del 27/07/2022 (Rv. 665605 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE | Inesistenza del credito del pignorante alla data del pignoramento – Successivo deposito di atto di intervento "titolato" - Efficacia - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE
In tema di espropriazione forzata, nel caso in cui, alla data del pignoramento, il credito azionato sia inesistente, l'originaria mancanza del diritto di procedere all'esecuzione determina l'invalidità di tutti gli atti esecutivi, essendo irrilevante il successivo, eventuale deposito di un atto d'intervento fondato su un diverso credito (dello stesso pignorante o di terzi).
Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 500
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)