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Sez. U, Sentenza n. 61 del 07/01/2014 (Rv. 628704 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE | Espropriazione forzata - Partecipazione di più creditori - Caducazione del titolo esecutivo del creditore procedente - Sorte del processo esecutivo in presenza di interventi titolati - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628704-01

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE

Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell'esecuzione sull'impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia, occorre distinguere: a) se l'azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l'intervento, poiché nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile; b) se il difetto del titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l'azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l'estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finché il titolo del creditore procedente ha conservato validità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 500, Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2741, Cod. Civ. art. 2913

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)