Sez. U, Sentenza n. 1323 del 16/03/1978 (Rv. 390681 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE - DEL DIFENSORE - MANCANZA NELLA COPIA NOTIFICATA ALLA CONTROPARTE - INAMMISSIBILITA DELL'ATTO - ESCLUSIONE - NOTIFICAZIONE DEL CONTRORICORSO - INCERTEZZA SULLA PROVENIENZA DEL RICORSO DA UN DIFENSORE CON PROCURA SPECIALE - INSUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE - DEL DIFENSORE - MANCANZA NELLA COPIA NOTIFICATA ALLA CONTROPARTE - INAMMISSIBILITA DELL'ATTO - ESCLUSIONE - NOTIFICAZIONE DEL CONTRORICORSO - INCERTEZZA SULLA PROVENIENZA DEL RICORSO DA UN DIFENSORE CON PROCURA SPECIALE - INSUSSISTENZA.*
La Mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia del ricorso per Cassazione notificata alla controparte non determina la inammissibilita dell'atto, sempreche esso sia stato regolarmente sottoscritto nell'originale, in quanto la completezza formale deve essere accertata con riferimento esclusivo all'originale e non pure alla copia notificata: la Mancanza della sottoscrizione in quest'ultima, infatti, puo solo ingenerare, nel destinatario dell'atto, incertezza sulla provenienza di esso da un difensore munito di procura speciale, incertezza che dev'essere esclusa quando l'atto abbia raggiunto il suo scopo, com'e dimostrato dalla notificazione del controricorso. (Conf 2472/76, mass n 381260; (Conf 1214/76, mass n 379904).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)