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Sez. 2, Sentenza n. 1907 del 23/02/1987 (Rv. 451221 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE - DEL DIFENSORE - MANCANZA NELLA COPIA NOTIFICATA ALLA CONTROPARTE - INAMMISSIBILITÀ DELLO ATTO - ESCLUSIONE - NOTIFICAZIONE DEL CONTRORICORSO - INCERTEZZA SULLA PROVENIENZA DEL RICORSO DA UN DIFENSORE CON PROCURA SPECIALE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451221-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE - DEL DIFENSORE - MANCANZA NELLA COPIA NOTIFICATA ALLA CONTROPARTE - INAMMISSIBILITÀ DELLO ATTO - ESCLUSIONE - NOTIFICAZIONE DEL CONTRORICORSO - INCERTEZZA SULLA PROVENIENZA DEL RICORSO DA UN DIFENSORE CON PROCURA SPECIALE - INSUSSISTENZA.*

La Mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia del ricorso per Cassazione notificata alla controparte non determina la inammissibilità dell'atto, sempreché esso sia stato regolarmente sottoscritto nell'originale, in quanto la completezza formale deve essere accertata con riferimento esclusivo all'originale e non pure alla copia notificata; la Mancanza della sottoscrizione in quest'ultima, infatti, può solo ingenerare, nel destinatario dell'atto, incertezza sulla provenienza di esso da un difensore munito di procura speciale, incertezza che dev'essere esclusa quando l'atto abbia raggiunto il suo scopo, com'è dimostrato dalla notificazione del contro. (V 119/83, mass n 424916; (Conf 1323/78, mass n 390681; (Conf 2472/76, mass n 381260; (Conf 1214/76, mass n 379904; (Conf 2124/71, mass n 352850).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)