Sez. 2, Sentenza n. 3180 del 05/06/1979 (Rv. 399552 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - INSUSSISTENZA DI RAGIONI DI DIVERGENZA TRA LA LETTERA E LA VOLONTA DEI CONTRAENTI - RICORSO AD UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - INSUSSISTENZA DI RAGIONI DI DIVERGENZA TRA LA LETTERA E LA VOLONTA DEI CONTRAENTI - RICORSO AD UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
A norma dell'art 1362 cod civ, il giudice deve accertare quale sia stata la comune volonta dei contraenti, ma, qualora il senso letterale della convenzione riveli, per la chiarezza e la univocita delle espressioni usate, tale volonta e non sussista alcuna ragione di divergenza tra la lettera e la volonta delle parti racchiusa nella convenzione medesima, una diversa interpretazione risulta inammissibile, in quanto con essa il giudice verrebbe a sostituire la propria soggettiva opinione alla effettiva volonta dei contraenti. (Conf 3346/75, mass n 377481).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)