Sez. 2, Sentenza n. 3346 del 15/10/1975 (Rv. 377481 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PREMINENZA - SUSSIDIARIETA DEGLI ALTRI CANONI ERMENEUTICI.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PREMINENZA - SUSSIDIARIETA DEGLI ALTRI CANONI ERMENEUTICI.*
Le regole legali di interpretazione del contratto, di cui al capo quarto del libro quarto del cod civ sono dominate da un principio di gerarchia, nel senso che le norme veramente interpretative -(artt 1362-1365)- hanno la precedenza su quelle interpretative-integrative -(artt 1366-1371)-, essendo chiaro che la Determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione della volonta dei contraenti non ha ragion d'essere quando la ricerca subiettiva escluda, da sola, che le parti abbiano posto in essere un determinato rapporto giuridico. Sicche, se e vero che il giudice e tenuto ad accertare quale sia stata la comune volonta dei contraenti, e vero altrettanto che, -qualora il senso letterale della convenzione riveli, per la chiarezza e l'univocita delle espressioni usate, siffatta volonta e non sussista veruna ragione di divergenza tra la lettera e la volonta delle parti racchiusa nella convenzione-, una ulteriore interpretazione risulta inammissibile, in quanto condurrebbe il giudice a sostituire la propria soggettiva opinione all'effettiva volonta dei contraenti. (V 4000/74, mass n 372589; 2505/72, mass n 359994).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1364, Cod. Civ. art. 1365, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1368, Cod. Civ. art. 1369, Cod. Civ. art. 1370, Cod. Civ. art. 1371
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)