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Sez. 6, Sentenza n. 54424 del 27/04/2018 Ud. (dep. 05/12/2018) Rv. 274680 - 06

PARTE CIVILE - LEGITTIMAZIONE | Lesioni subite da appartenenti alle forze dell'ordine - Violazione di norme a tutela dei lavoratori - Esclusione - Conseguenze - Inammissibilità della costituzione di parte civile del sindacato di Polizia.
Stato
decisa il 2018-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274680-06

PARTE CIVILE - LEGITTIMAZIONE

È inammissibile la costituzione di parte civile delle associazioni sindacali della Polizia di Stato qualora si proceda per fatti produttivi di un danno che non è conseguente alla violazione di norme poste a tutela dei lavoratori e della sicurezza dell'ambiente di lavoro, bensì è espressione del rischio intrinseco della professione e del servizio svolto dalle forze dell'ordine. (Fattispecie relativa alle lesioni subite da alcuni appartenenti alle forze dell'ordine intervenuti per fronteggiare violente manifestazioni di protesta, rispetto alle quali non era neppure dedotta l'inidoneità dei piani di intervento appositamente predisposti dalla Questura).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)