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Sez. L - , Ordinanza n. 24544 del 09/08/2022 (Rv. 665420 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Legittimazione a presentare il progetto - Gruppo di imprese - Sussistenza - Titolarità del rapporto di lavoro - Singola impresa del gruppo - Comando - Cessione del contratto - Differenze.
Stato
decisa il 2022-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665420-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE

La conclusione di un contratto di formazione e lavoro può avvenire anche da parte di un gruppo di imprese, legittimato a presentare un progetto formativo per l'approvazione all'apposita Commissione, pur se la titolarità del rapporto di lavoro deve essere individuata in capo alla singola impresa appartenente al gruppo; in tal caso gli obiettivi formativi possono essere perseguiti anche attraverso il meccanismo del comando del lavoratore presso altra impresa del gruppo, senza che muti la titolarità del rapporto in capo all'azienda comandante, su cui si impernia il progetto autorizzato, a differenza della cessione del contratto di lavoro che, comportando il mutamento soggettivo del datore di lavoro, richiede un nuovo progetto autorizzato ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 726 del 1984, conv. con modif. dalla l. n. 863 del 1984.

Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 art. 1, Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 16, Legge 19/07/1994 num. 451 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)