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Sez. L, Sentenza n. 18817 del 07/08/2013 (Rv. 628343 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Forma scritta - Consegna lettera di assunzione al lavoratore - Riferimento al documento contenente il progetto formativo - Necessità.
Stato
decisa il 2013-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628343-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE

In materia di contratto di formazione e lavoro, il requisito della forma scritta, previsto "ad substantiam" dall'art.8, comma 7, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, deve ritenersi soddisfatto quando l'assunzione è effettuata per iscritto con atto, contenente il progetto formativo, consegnato al dipendente, così da renderlo pienamente consapevole del sottotipo contrattuale che si trova a stipulare.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 407 art. 8 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)