Sez. L, Sentenza n. 18817 del 07/08/2013 (Rv. 628343 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Forma scritta - Consegna lettera di assunzione al lavoratore - Riferimento al documento contenente il progetto formativo - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE
In materia di contratto di formazione e lavoro, il requisito della forma scritta, previsto "ad substantiam" dall'art.8, comma 7, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, deve ritenersi soddisfatto quando l'assunzione è effettuata per iscritto con atto, contenente il progetto formativo, consegnato al dipendente, così da renderlo pienamente consapevole del sottotipo contrattuale che si trova a stipulare.
Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 407 art. 8 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)