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Sez. L, Sentenza n. 19824 del 28/08/2013 (Rv. 628600 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie - "Una tantum" ex art. 32 della legge n. 377 del 1958 - Natura previdenziale - Fondamento - Conseguenze - Cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628600-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE

Il diritto al pagamento "una tantum" della somma pari al 75 per cento della contribuzione integrativa, riconosciuto dall'art. 32 della legge 2 aprile 1958, n. 377, agli iscritti al Fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie, ha natura previdenziale, non trattandosi di un vero e proprio rimborso di contributi inutilizzabili, bensì dell'erogazione "una volta tanto" di una indennità sostitutiva e anticipatoria del trattamento pensionistico, commisurata ad una parte soltanto dei contributi versati; pertanto, sulla somma erogata "una tantum" è dovuto unicamente il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1958 num. 377 art. 32, Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 com. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)