Sez. 3 - , Sentenza n. 21068 del 19/10/2016 (Rv. 642937 - 01)
SICILIA - IGIENE E SANITÀ - ASSISTENZA SANITARIA | Anziani non autosufficienti - Spese di assistenza - Diritto dei comuni alla refusione di una quota delle stesse nei confronti delle Aziende sanitarie provinciali - Condizioni - Prova.
SICILIA - IGIENE E SANITÀ - ASSISTENZA SANITARIA
L'art. 59 della l.r. siciliana n. 33 del 1996 attribuisce alle amministrazioni comunali il diritto, nei confronti delle Aziende sanitarie provinciali, alla rifusione della quota integrativa delle spese di degenza per anziani non autosufficienti, subordinandolo a due sole condizioni: che il comune abbia adempiuto gli oneri formali richiesti dalla legge e che non sia stato superato il limite massimo dei fondi disponibili stabilito dalla legge. Spetta al comune provare la sussistenza della prima di tali condizioni ed all'Azienda sanitaria provinciale provare l'insussistenza dell'altra.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 27/12/1958 num. 28, Legge Reg. Sicilia 06/05/1981 num. 87 art. 17 com. 2, Legge Reg. Sicilia 09/05/1986 num. 22 art. 17, Legge Reg. Sicilia 18/05/1996 num. 33 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)