Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28013 del 23/11/2017 (Rv. 646779 - 01)
SICILIA - IGIENE E SANITÀ - ASSISTENZA SANITARIA | Ricovero di persone anziane non autosufficienti presso strutture protette - Credito del Comune per l'integrazione della retta giornaliera - Condizioni - Notifica del ricovero all'Azienda sanitaria ai sensi dell'art. 59 l.r. siciliana n. 33 del 1996 - Termine perentorio - Prova della tempestività - Necessità.
SICILIA - IGIENE E SANITÀ - ASSISTENZA SANITARIA
Ai sensi dell'art. 59 l.r. siciliana n. 33 del 1996, credito del Comune per l'integrazione relativa ai servizi di carattere sanitario, erogati in favore di anziani ricoverati in strutture protette, costituisce un diritto, per il cui conseguimento è necessario che l'ente territoriale adempia agli oneri formali previsti dall'art. cit. e dunque dia la prova di aver notificato il ricovero dell'anziano entro il termine di cinque giorni, cui deve riconnettersi carattere perentorio, poiché volto a segnare l'inizio del procedimento di controllo ed in riferimento al quale è posto il "dies a quo" del successivo termine di venti giorni per la proposizione dell'opposizione da parte dell'Azienda sanitaria.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 18/05/1996 num. 33 art. 59, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)