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Sez. 1, Sentenza n. 4196 del 19/09/1978 (Rv. 393825 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - EFFICACIA - VALORE PROBATORIO - DISTINZIONE TRA PROVENIENZA E VERITA INTRINSECA DELLE DICHIARAZIONI IN ESSA CONTENUTE.*
Stato
decisa il 1978-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393825-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - EFFICACIA - VALORE PROBATORIO - DISTINZIONE TRA PROVENIENZA E VERITA INTRINSECA DELLE DICHIARAZIONI IN ESSA CONTENUTE.*

Il riconoscimento o la verificazione della sottoscrizione della scrittura privata implicano, a norma dell'art 2702 cod civ, che la scrittura medesima fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dal sottoscrittore delle dichiarazioni in essa contenute, mentre solo la verita intrinseca delle dichiarazioni medesime puo essere posta in contestazione dalle parti con ogni mezzo di prova, e puo essere liberamente apprezzata dal giudice del merito in concorso con gli altri elementi acquisiti al processo. (V 3215/77, mass n 386726).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)