Sez. U, Sentenza n. 709 del 03/03/1976 (Rv. 379356 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - CAUSE DI INELEGGIBILITA O DECADENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - COMPETENZA DELL'AGO - ESTENSIONE - POTERI DELL'AGO - REVOCA O MODIFICA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - AMMISSIBILITA.*
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - CAUSE DI INELEGGIBILITA O DECADENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - COMPETENZA DELL'AGO - ESTENSIONE - POTERI DELL'AGO - REVOCA O MODIFICA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - AMMISSIBILITA.*
A norma della legge 23 dicembre 1966 n 1147 sul contenzioso elettorale amministrativo, tutte le controversie in materia di ineleggibilita e di decadenza di consiglieri comunali o di sindaci sono devolute alla Competenza giurisdizionale del giudice ordinario, il quale puo anche revocare o modificare l'atto amministrativo, senza possibilita di distinguere fra quelle incidenti direttamente sul merito della causa di ineleggibilita o di decadenza, affermata o negata dalla deliberazione del consiglio comunale, e quelle vertenti su vizi procedimentali del medesimo atto deliberativo. (nella specie, enunciando il principio di cui sopra, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario in controversia con la quale l'attore deduceva l'inesistenza di una ragione di decadenza dalla carica di sindaco ed il diritto alla reintegrazione nell'ufficio, con la conseguente esclusione della persona successivamente eletta al suo posto). (V 2076/73, mass n 365238; (V 1526/73, mass n 364294; (V 3346/72, mass n 361171).*
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 9 bis CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)