Sez. U, Sentenza n. 2801 del 09/03/1993 (Rv. 481321 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere | Liquidazione coatta amministrativa - Effetti su un terzo dell'azione revocatoria proposta dal liquidatore - Deduzione da parte del terzo di un diritto reale persistente sul bene restituito alla massa - Giurisdizione dal giudice ordinario - Sussistenza.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere
Con riguardo alla posizione delle imprese escluse dal fallimento perché soggette al regime della liquidazione coatta amministrativa, sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie aventi ad oggetto il decreto ministeriale che ordina la liquidazione stessa oppure - salva la necessità del preventivo ricorso all'autorità di vigilanza - gli atti posti in essere dal commissario liquidatore, i quali siano, al pari di detto decreto, caratterizzati dal contenuto autoritativo e strumentale alla cura di sovraordinati interessi pubblici; requisiti, questi, che non sono ravvisabili relativamente ad atti che incidano sulla situazione di terzi estranei alla procedura liquidatoria, configurandosi, in tal caso, rapporti tra parti in posizione di parità, titolari di diritti soggettivi tutelabili davanti al giudice ordinario. Ne consegue che, nei confronti del terzo estraneo alla liquidazione, il quale, avendo subito gli effetti dell'azione revocatoria (ordinaria o fallimentare) proposta dal liquidatore, faccia valere in giudizio la propria perdurante qualità di proprietario o di titolare di altro diritto reale sul bene restituito alla massa, sussiste la giurisdizione ordinaria anche se la pretesa sia diretta ad ottenere la posticipazione della liquidazione del bene in contestazione a quella delle altre attività provenienti dal patrimonio dell'impresa in liquidazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 195 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 195 CORTE COST., Legge Falliment. art. 202 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 202 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)