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Sez. 1, Sentenza n. 995 del 30/03/1968 (Rv. 332402 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - CRITERIO SUSSIDIARIO.*
Stato
decisa il 1968-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332402-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - CRITERIO SUSSIDIARIO.*

Con la regola fissata nell'art. 1362, comma primo, cod.civ., il legislatore ha attribuito al giudice il potere-dovere di stabilire se la comune intenzione delle parti risulti in modo certo ed immediato dalle espressioni letterali usate ovvero se occorra accertarla mediante una loro approfondita analisi ed un coordinamento logico fra loro nonche con tutto l'insieme delle pattuizioni negoziali. La valutazione del comportamento delle parti costituisce, secondo l'art. 1362 cod.civ., un criterio sussidiario di interpretazione, a cui deve ricorrersi solo quando non sia sufficiente l'interpretazione letterale, logica e sistematica delle clausole contrattuali. (Conf. Alla sent. 2935-67, massima n. 330616 Cfr. 323469, 323314)*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)