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Sez. 1, Sentenza n. 2935 del 12/12/1967 (Rv. 330616 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - CRITERIO SUSSIDIARIO.*
Stato
decisa il 1967-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330616-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - CRITERIO SUSSIDIARIO.*

Con la regola fissata nell'art 1362, comma primo, cod civ, il legislatore ha attribuito al giudice il potere-dovere di stabilire se la comune intenzione delle parti risulti in modo certo ed immediato dalle espressioni letterali usate ovvero se occorra accertarla mediante una loro approfondita analisi ed un coordinamento logico fra loro nonche con tutto l'insieme delle pattuizioni negoziali. La valutazione del comportamento delle parti costituisce, secondo l'art 1362 cod civ, un criterio sussidiario di interpretazione, a cui deve ricorrersi solo quando non sia sufficiente l'interpretazione letterale, logica e sistematica delle clausole contrattuali. (Cfr 323469; 323314'66).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)