Sez. 2, Sentenza n. 1075 del 16/04/1970 (Rv. 346621 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - CORREZIONE DELLA SENTENZA - APPLICABILITA - CONDIZIONI - ERRORE MATERIALE - NOZIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - CORREZIONE DELLA SENTENZA - APPLICABILITA - CONDIZIONI - ERRORE MATERIALE - NOZIONE.*
Il procedimento di correzione delle sentenze, di cui agli artt 287 e 288 cod proc civ, si applica alle ipotesi tassativamente prevista dal legislatore come vizi esclusivamente formali della pronuncia giurisdizionale, ossia alle semplici omissioni o agli errori di calcolo, rivelati dal contenuto della pronuncia l'errore materiale, ai fini della correzione della sentenza, secondo la procedura di cui alle norme citate, deve consistere in un elemento estrinseco alla 'ratio decidendì e risultare manifesto dal semplice confronto della parte che si pretende errata con le considerazioni di fatto di diritto contenute nella motivazione. (V 1481-69, massima n 340293 914-69, massima n 339298 1015-68, massima n 332430 595-67, massima n 326578).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)