Sez. 1, Sentenza n. 595 del 17/03/1967 (Rv. 326578 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - CORREZIONE DELLA SENTENZA - CONDIZIONI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - CORREZIONE DELLA SENTENZA - CONDIZIONI.*
Quando l'omissione in cui sia incorso il giudice riveli un vizio di ragionamento emendabile soltanto mediante una ulteriore indagine, non ricorre l'ipotesi dell'errore previsto dall'art. 287 cod.proc. civ. il quale e configurabile soltanto nel caso di mera svista che non incida sul contenuto sostanziale della decisione e non attenga comunque ad un vizio del ragionamento, ma concreti piuttosto un difetto di corrispondenza tra ideazione e sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile dallo stesso contenuto della pronuncia e tale, di conseguenza, da non esigere una ulteriore indagine di fatto. (Conf. 2459-62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)