Sez. 2, Sentenza n. 1918 del 16/02/1993 (Rv. 480942 - 01)
Commercio - Interno - Esercizio del commercio - Licenze commerciali - Regime giuridico - Cessione | Commercio di vendita al pubblico - Licenza comunale per l'esercizio - Carattere personale - Intrasmissibilità - Cessione della licenza per via negoziale - Nullità - Licenza trasferita come elemento dell'azienda - Ininfluenza.
Commercio - Interno - Esercizio del commercio - Licenze commerciali - Regime giuridico - Cessione
La licenza comunale per l'esercizio del commercio di vendita al pubblico, quale autorizzazione amministrativa che tende unicamente a disciplinare nell'interesse pubblico l'esecuzione dell'attività commerciale, ha carattere personale e non può essere trasmessa in virtù di semplice accordo fra soggetti privati né può intervenire nei rapporti giuridici di carattere negoziale privato, che abbiano attinenza con l'attività dell'esercizio. Ne deriva che la cessione della licenza per via negoziale, risultando contraria a norme imperative, è colpita da nullità, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., ancorché la licenza venga trasferita secondo l'intenzione delle parti come un elemento dell'azienda alla cui gestione si riferisce.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 19/05/1976 num. 398 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)