Sez. 1, Sentenza n. 3870 del 18/11/1975 (Rv. 378119 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE - RIMESSIONE IN TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - ERRONEA TRASCRIZIONE DEL NOME DELL'ATTORE - VALIDITA DEL GIUDIZIO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - RIMESSIONE IN TERMINI DEL CONVENUTO CONTUMACE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE - RIMESSIONE IN TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - ERRONEA TRASCRIZIONE DEL NOME DELL'ATTORE - VALIDITA DEL GIUDIZIO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - RIMESSIONE IN TERMINI DEL CONVENUTO CONTUMACE - ESCLUSIONE.*
Qualora il cancelliere, su regolare richiesta dell'attore, provveda all'iscrizione della causa nel ruolo generale, ma trascriva erroneamente il nome dell'attore stesso, va escluso che l'indicato errore influisca sulla validita del giudizio svoltosi in contumacia del convenuto, ove l'iscrizione a ruolo abbia comunque raggiunto lo scopo di far pervenire al giudice designato la lite gia pendente fra le parti (in virtu della rituale notificazione dell'atto introduttivo); va d'altra parte negata la ricorrenza di un'ipotesi di rimessione in termini, ai sensi dell'art 294 cod proc civ, in quanto l'errore del cancelliere, se preclude al convenuto di accertare l'avvenuta iscrizione a ruolo a cura dell'attore, non osta a che il convenuto medesimo possa costituirsi, a norma dell'art 168 primo comma cod proc civ. (V 2426/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)