Sez. 1, Sentenza n. 2179 del 13/04/1981 (Rv. 412902 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE - INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - MOMENTO DETERMINANTE - NOTIFICAZIONE DELLO ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO - IRREGOLARE OD ERRONEA COSTITUZIONE DI UNA PARTE - INVALIDITA DEL CONTRADDITTORIO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE - INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - MOMENTO DETERMINANTE - NOTIFICAZIONE DELLO ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO - IRREGOLARE OD ERRONEA COSTITUZIONE DI UNA PARTE - INVALIDITA DEL CONTRADDITTORIO - ESCLUSIONE.*
L'instaurazione del contraddittorio fra le parti si realizza non con la loro Costituzione ma con la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (nei suoi vari gradi), in conseguenza della quale le parti medesime hanno l'Onere di costituirsi entro termini autonomamente stabiliti per ciascuna di esse e fra loro indipendenti, senza che l'eventuale irregolarita di Costituzione dell'una possa in alcun modo precludere la Costituzione dell'altra. Ne consegue che l'irregolare od erronea Costituzione di una parte non determina l'invalidita del contraddittorio e non menoma i diritti di difesa dell'altra parte, ne puo integrare un'ipotesi di remissione in termini ai sensi dell'art 294 cod proc civ, neppure in relazione alla possibilita di Costituzione tardiva prevista dal secondo comma dell'art 171 dello stesso codice. (V 6268/79, mass n 402996; (V 3870/75, mass n 378119; (V 367/73, mass n 362315; (V 2206/69, mass n 341552; (V 2466/62, mass n 253681; (V 975/52).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 71, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)