Sez. 4, Sentenza n. 6506 del 03/02/2000 Ud. (dep. 02/06/2000) Rv. 216601 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE | Fondo aperto e accessibile - Adozione di precauzioni - Obbligo del proprietario del fondo - Abusivo ingresso di terzi nel fondo - Responsabilità del proprietario del fondo - Sussistenza - Interruzione del nesso di causalità - Esclusione.
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE
La condotta di chi, sia pure abusivamente, si introduce in un fondo altrui, lasciato colposamente accessibile a chiunque, e riceve un danno dallo stato dei luoghi o dalle cose ivi esistenti non è qualificabile come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento di cui all'art. 41, comma 2, cod. pen.(Fattispecie di lesioni colpose a seguito di caduta accidentale in una vasca di raccolta di liquami sita in un terreno non recintato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)