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Sez. 1, Sentenza n. 12228 del 20/08/2003 (Rv. 566043 - 01)

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - FACOLTATIVO | Parte necessaria - Qualità - Assunzione - Esclusione - Grado di appello - Integrazione del contraddittorio nei suoi confronti - Necessità - Insussistenza.
Stato
decisa il 2003-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566043-01

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - FACOLTATIVO

Nei giudizi in cui l'intervento del pubblico ministero è facoltativo a norma dell'art. 70, ultimo comma, cod. proc. civ., questi non acquista la qualità di parte necessaria, sicché non sussiste, in grado di appello, la necessità di integrare il contraddittorio nei suoi confronti (nella causa di specie, relativa ad atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598, n. 3, cod. civ., il p.m., ravvisandovi un pubblico interesse, era intervenuto in primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)