Sez. 3, Sentenza n. 947 del 25/03/1972 (Rv. 357218 - 01)
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - COMUNICAZIONE E RICHIESTA DI ATTI - INTERVENTO - FACOLTATIVO - ORDINE DEL GIUDICE DI COMUNICAZIONE DEGLI ATTI - FINALITÀ - INTERVENTO DEL PM JUSSU IUDICIS - ESCLUSIONE - INTERVENTO FACOLTATIVO DEL PM - LITISCONSORZIO NEL GIUDIZIO DI QUELLO DEL PM - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - COMUNICAZIONE E RICHIESTA DI ATTI - INTERVENTO - FACOLTATIVO - ORDINE DEL GIUDICE DI COMUNICAZIONE DEGLI ATTI - FINALITÀ - INTERVENTO DEL PM JUSSU IUDICIS - ESCLUSIONE - INTERVENTO FACOLTATIVO DEL PM - LITISCONSORZIO NEL GIUDIZIO DI QUELLO DEL PM - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
L'ordine del giudice di comunicazione degli atti del PM ha lo scopo di porre il PM in grado di compiere l'apprezzamento circa l'esistenza o meno di un interesse generale connesso con la pretesa fatta valere in giudizio, e non determina un intervento "jussu judicis" neppure nel caso in cui il PM sia tenuto ad intervenire, poiché il comando che in tale ipotesi ha rilievo è quello della legge e non quello del giudice. Deve pertanto escludersi un litisconsorzio processuale, con la conseguente necessita della partecipazione al giudizio di appello anche del PM, allorquando questi, a seguito di comunicazione degli atti disposta dal giudice di primo grado, sia intervenuto in una causa nella quale il suo intervento era facoltativo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 71 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)