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Sez. 1, Ordinanza n. 19216 del 13/07/2025 (Rv. 675419-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE | Concordato preventivo con riserva - Commissario giudiziale - Liquidazione del compenso - Indicazione delle ragioni - Necessità.
Stato
decisa il 2025-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675419-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE

La liquidazione del compenso del commissario giudiziale nel concordato preventivo con riserva deve illustrare, quand'anche per relationem, l'iter logico seguito dal tribunale, con espressa e specifica enunciazione dei criteri di quantificazione, in relazione alla concreta ed effettiva natura, qualità e quantità dell'opera prestata, tenuto conto dei parametri previsti dalla legge.

Legge Falliment. art. 161 com. 6, Legge Falliment. art. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)