Sez. 1, Ordinanza n. 19216 del 13/07/2025 (Rv. 675419-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE | Concordato preventivo con riserva - Commissario giudiziale - Liquidazione del compenso - Indicazione delle ragioni - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE
La liquidazione del compenso del commissario giudiziale nel concordato preventivo con riserva deve illustrare, quand'anche per relationem, l'iter logico seguito dal tribunale, con espressa e specifica enunciazione dei criteri di quantificazione, in relazione alla concreta ed effettiva natura, qualità e quantità dell'opera prestata, tenuto conto dei parametri previsti dalla legge.
Legge Falliment. art. 161 com. 6, Legge Falliment. art. 165 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)