Sez. 1 - , Ordinanza n. 4713 del 22/02/2021 (Rv. 660516 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE | Concordato preventivo - Compenso del commissario giudiziale - Decreto di liquidazione - Motivazione sommaria - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE
Nell'ambito delle procedure concorsuali, il giudice nella liquidazione del compenso al professionista può limitarsi ad indicare quali elementi, tra quelli indicati nella relativa istanza, lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento richiesto, senza doverli riportare tutti, essendo comunque tenuto in ottemperanza all'obbligo di motivazione a prendere in esame anche per implicito tutta la materia controversa. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto con il quale il tribunale aveva liquidato ai commissari giudiziali un compenso, in misura raddoppiata rispetto a quella indicata nell'istanza, limitandosi genericamente a richiamare l'art. 39 l.fall. ed i criteri previsti dal d.m. n. 30 del 2012, senza l'indicazione dei parametri di attivo e passivo concretamente considerati per la liquidazione e senza precisare la ragione della deroga ai valori ricavabili dall'inventario).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 165 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 25/01/2012 num. 30 art. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 25/01/2012 num. 30 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)