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Sez. 2, Sentenza n. 22041 del 16/10/2009 (Rv. 610455 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Gestione apparecchi misuratori della velocità - Art. 345, comma 4, reg. esec. cod. strada - Verifica e controllo della regolarità degli apparecchi - Compiti riservati alla sola polizia stradale - Necessità - Accertamento della violazione del limite di velocità - Servizio espletabile dai corpi di polizia municipale - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2009-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610455-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ai sensi dell'art. 345, comma 4, del regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è la sola gestione degli apparecchi che servono ad accertare la violazione dei limiti di velocità ad essere rimessa agli organi di polizia stradale, nel senso che tali organi sono deputati alla verifica ed al controllo della sussistenza della omologazione e del funzionamento degli apparecchi misuratori della velocità, nonchè della regolarità del loro posizionamento sulle strade. L'accertamento della violazione del limite di velocità, invece, costituendo, ex art. 11 cod. strada, un servizio di polizia stradale, ben può essere espletato, ex art. 12, comma 1, lett. e), dello stesso codice, dai corpi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza ed anche al di là di essi, ove espressamente autorizzati, restando a carico dell'interessato provare la mancata autorizzazione.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 11, Cod. Strada art. 12, Cod. Strada art. 142 CORTE COST., Cod. Strada art. 200, Cod. Strada art. 201, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)