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Sez. 1, Sentenza n. 15348 del 21/07/2005 (Rv. 585673 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazioni del codice della strada - Accertamento successivo - Legittimità - Fondamento - Dispositivi di rilevamento della velocità operanti senza la presenza di agenti - Legittimità secondo la disciplina anteriore al D.L. n. 121 del 2002 ed al D.L. n. 151 del 2003 - Fondamento - Condizioni - Dispositivi - Gestione diretta e disponibilità da parte degli organi di polizia della strada - Approvazione ed omologazione secondo gli artt. 45 cod. strada e 192 reg. esecuzione.
Stato
decisa il 2005-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585673-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di violazioni del codice della strada, alla luce degli artt. 200 e 201, recanti la speciale disciplina dell'accertamento e della contestazione, è legittimo l'accertamento successivo al momento della violazione, ove si consideri che quando questa viene accertata mediante dispositivi di controllo, l'accertamento è atto dell'organo di polizia stradale del tutto distinto dalla mera registrazione analogica o digitale ovvero dalla correlata documentazione fotografica o video del fatto che integra la violazione stessa, consistendo nella lettura, da parte degli organi di polizia, del supporto sul quale i dati sono registrati dall'apparecchiatura di controllo. Riguardo ai dispositivi di rilevamento della velocità, in particolare, è legittimo che essi operino anche in assenza degli organi di polizia stradale già alla stregua della disciplina (applicabile "ratione temporis") anteriore all'entrata in vigore del d.l. 20 giugno 2002, n. 121, come convertito dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, e della novella dell'art. 4 del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito in legge 1 agosto 2003, n. 214, in quanto nessuna disposizione del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione esclude tale possibilità. Non l'esclude, infatti, l'art. 12 del codice, che si limita ad individuare gli organi cui è affidato l'espletamento dei servizi di polizia stradale, ma neppure l'art. 345 del regolamento di esecuzione, in quanto prevedere che le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità debbano essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale, e debbano essere nella disponibilità degli stessi, non ne implica affatto la presenza - come espressamente precisato dall'art. 5 del d.P.R. 22 giugno 1999, n. 350, per gli impianti di rilevazione degli accessi ai centri storici e alle zone a traffico limitato -, ma soltanto, rispettivamente, che siano essi organi a decidere l'ubicazione degli apparecchi e i tempi del loro funzionamento, nonché a prelevare e leggere i dati, e che siano solo essi a poter accedere agli apparati e ai dati. Pertanto, accanto alla detta necessità della gestione diretta e della disponibilità da parte degli organi di polizia stradale, l'unico limite alla possibilità di utilizzare dispositivi operanti senza la presenza degli organi di polizia della strada "per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione" (art. 45, comma 6, cod. strada), ivi compresi i dispositivi per il rilevamento della velocità, è rappresentato, nel regime anteriore al d.l. n. 121 del 2002, dalla necessità che essi siano omologati ed approvati, secondo gli artt. 45 del codice e 192 del regolamento di esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 45 com. 6, Cod. Strada art. 200, Cod. Strada art. 201, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 192), (Reg. Esec. Cod. Strada art. 345), Decreto Legge 20/06/2002 num. 121 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/2003 num. 151 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/2002 num. 168 CORTE COST., Legge 01/08/2003 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, DPR 22/06/1999 num. 350 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)