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Sez. 4, Sentenza n. 20610 del 19/04/2005 Ud. (dep. 01/06/2005) Rv. 231842 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PATTEGGIAMENTO - dissenso del pubblico ministero | Dissenso ingiustificato - Obbligo di sindacato del giudice in esito al dibattimento di primo grado - Richiesta in tal senso dell'imputato - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231842-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PATTEGGIAMENTO - dissenso del pubblico ministero

In tema di patteggiamento, il giudice che delibera la sentenza in esito al dibattimento di primo grado è obbligato a sindacare il dissenso del P.M., con eventuale applicazione della pena richiesta dall'imputato, solo quando quest'ultimo abbia formulato una diretta richiesta in tal senso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)