Sez. 3, Sentenza n. 1247 del 21/12/1998 Ud. (dep. 30/01/1999) Rv. 212409 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA | Dibattimento - Mancata riproposizione della richiesta di patteggiamento - Obbligo del giudice di pronunziarsi in merito - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice ha l'obbligo di far luogo al "patteggiamento" al termine del dibattimento, ovvero di dare conto, nella motivazione della sentenza, delle ragioni del rigetto della richiesta, solo se l'imputato -pur avendo avanzato, prima dell'apertura del dibattimento, la richiesta di "patteggiamento", in ordine alla quale il PM aveva espresso dissenso- la abbia poi riproposta espressamente all'esito del dibattimento stesso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 446 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 446 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)