Sez. 1, Sentenza n. 4710 del 21/04/1993 (Rv. 481964 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Proposizione - Termine - Decorrenza - Condizioni.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima
La comunicazione all'interessato del "quantum" della indennità di espropriazione fissato in sede amministrativa, ovvero la acquisizione "aliunde" della notizia del relativo ammontare non bastano a far decorrere il termine per proporre l'opposizione, ai sensi dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, all'uopo occorrendo anche il deposito della relazione di stima e l'inserzione nel foglio degli annunci legali della provincia dell'avviso del deposito stesso, trattandosi di adempimenti che devono concorrere con detta comunicazione o notizia, in quanto rivolti a rendere conoscibili i parametri seguiti per la determinazione dell'indennità medesima.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)