Sez. 1, Sentenza n. 2435 del 30/01/2009 (Rv. 606470 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Art. 15 della legge n. 865 del 1971 - Pubblicazione nel F.A.L. dell'avviso di deposito della relazione di stima dell'indennità di espropriazione - Mancata indicazione dei nomi dei proprietari e degli elementi necessari per l'individuazione degli immobili - Nullità - Decorrenza del termine per l'opposizione alla stima ex art. 19 legge n. 865 cit. - Inidoneità - Successiva notifica ai proprietari degli avvisi contenenti la comunicazione dell'indennità definitiva - Sanatoria - Esclusione - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
In tema di espropriazione per pubblica utilità, nel sistema delineato dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, la nullità (nella specie, per mancata indicazione dei nomi dei proprietari e degli elementi necessari per l'individuazione degli immobili) della pubblicazione sul F.A.L. dell'avviso di deposito della relazione di stima dell'indennità prescritta dall'art. 15, impedisce la decorrenza del termine di trenta giorni per l'opposizione di cui all'art. 19, e la successiva notificazione personale dell'avviso contenente la comunicazione dell'indennità definitiva non ha efficacia sanante ai fini dell'inizio del decorso del termine decadenziale, in quanto solo una valida pubblicazione sul F.A.L., regolarmente effettuata all'esito di un pregresso e compiuto procedimento amministrativo, rappresenta l'atto previsto quale "dies a quo" del termine decadenziale che, quindi, in caso di anomalie e nullità procedimentali, può cominciare a decorrere solo da una nuova e regolare pubblicazione sul F.A.L. successiva alla notifica della stima.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)