Sez. L, Sentenza n. 5008 del 21/05/1994 (Rv. 486724 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione ai superstiti - Riversibilità - In genere | Diritto del superstite alla pensione di riversibilità - Presupposto di fatto della vivenza a carico - Estremi.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione ai superstiti - Riversibilità - In genere
Il presupposto di fatto della vivenza a carico del titolare della pensione - previsto dall'art. 22 della legge n. 903 del 1965 per il riconoscimento del diritto del superstite alla pensione di reversibilità - non implica necessariamente che il mantenimento di quest'ultimo sia stato esclusivamente a carico del titolare medesimo, essendo sufficiente che il secondo abbia integrato il reddito del primo, perché inidoneo a garantire il suo sostentamento; nell'ipotesi di convivenza dei due soggetti, occorre quindi accertare in concreto se l'apporto economico del titolare della pensione abbia avuto carattere prevalente e decisivo per il mantenimento del superstite.
Riferimenti normativi: Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)