Sez. L, Sentenza n. 11689 del 01/06/2005 (Rv. 581910 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - FIGLI | Ultradiciottenni inabili e viventi a carico - Presupposto di fatto della "vivenza a carico" - Estremi - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - FIGLI
In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore ed in tale valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore. (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza di merito che non aveva adeguatamente accertato se la ricorrente poteva o meno far affidamento, al momento della morte del padre, sull'assegno di mantenimento erogato dal coniuge separato, al quale, dopo la separazione, aveva affermato di aver rinunciato, ma la cui titolarità risultava ribadita con la sentenza di divorzio).
Riferimenti normativi: Legge 21/07/1975 num. 903 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)