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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7644 del 09/03/2022 (Rv. 664138 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - IN GENERE | Contratto di locazione - Riduzione del canone - Obbligo di registrazione - Esclusione - Minor reddito - Prova - Modalità - Fattispecie. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE - COMUNICAZIONE DI ATTI E NOTIZIE - CONTRATTI VERBALI - LOCAZIONI O AFFITTI E CONTRATTI ASSIMILATI - In genere.
Stato
decisa il 2022-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664138-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - IN GENERE

In tema di reddito fondiario, la scrittura privata di riduzione del canone di locazione non è soggetta all'obbligo fiscale di registrazione, potendo desumersi il minor reddito conseguito e, quindi, la minor imposta dovuta dal contribuente, da altri mezzi di prova. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'obbligo di registrazione di una scrittura privata con cui era stata pattuita la riduzione del canone di locazione, ritenendo probante, ai fini della dimostrazione di tale riduzione, la documentazione bancaria prodotta dal contribuente da cui si evinceva il versamento da parte della conduttrice di una somma corrispondente al canone ridotto).

Cod. Civ. art. 2704, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 17 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 23 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 26 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)