Sez. 5, Sentenza n. 6911 del 07/05/2003 (Rv. 562702 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - DETERMINAZIONE | Immobile locato - Tassazione del reddito effettivo - Canoni risultanti dal contratto di locazione - Indicazione avente valore meramente presuntivo - Configurabilità - Prova contraria - Ammissibilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - DETERMINAZIONE
In tema di determinazione del reddito dei fabbricati, l'art. 35 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (ora art. 35 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), là dove stabilisce che "il reddito lordo effettivo è costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti", deve essere interpretato - in conformità al principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 Cost. ed a quello della buona fede previsto dall'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i quali impongono all'amministrazione di far riferimento a dati di ricchezza reali - nel senso che esso riguarda soltanto i criteri applicabili per la revisione della rendita catastale e non può essere invocato nella diversa ipotesi di tassazione del reddito effettivo di un immobile. Ne consegue che, nel caso in cui non si debba far ricorso alla rendita catastale, i dati risultanti dal contratto di locazione forniscono solo un'indicazione presuntiva (poiché, normalmente, i proprietari percepiscono i canoni indicati nel contratto), rispetto alla quale deve ritenersi consentita la prova contraria.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 35, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 35, Costituzione art. 53, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)